Le droghe leggere e le ipotesi di reato: facciamo il punto.
Consiglio di approfondire molto la problematica dei figli, di cercare anzitutto d’individuare il disagio. È anche noto che i soggetti che fanno uso frequente di marijuana e hashish corrono il rischio di incorrere in fenomeni Psicotici e nella schizofrenia.
I dati delle Asl confermano una crescita dell’uso abituale di droghe leggere tra gli adolescenti e non solo, fenomeno che la pandemia ha contribuito ad acuire e che spesso le famiglie tendono a minimizzare con conseguenze spesso molto gravi sulla salute e risvolti penali da non sottovalutare.
Prima di argomentare sulla normativa penale che regolamenta l’uso di stupefacenti, occorre fare chiarezza sugli effetti delle droghe leggere, considerato che il consumo frequente di marijuana è diventato, soprattutto per molti ragazzi adolescenti, un’abitudine di vita.
Purtroppo i consumatori assidui (ma anche quelli saltuari) sembrano ignorare i danni alla salute che derivano dall’uso di doghe leggere, in special modo della marijuana.
L’Università di Pittsburgh e l’Università dello Stato dell’Arizona hanno preso sotto esame mille ragazzi maschi dai 13 ai 18 anni che facevano un uso regolare di marijuana.
La scoperta più incisiva è che anche dopo un anno di abbandono della cannabis, facilmente, i giovani continuassero a vivere esperienze subcliniche di paranoia ed episodi di allucinazioni, alla pari di quelle osservate nei soggetti che ne facevano un uso continuato.
Il rischio riguarda soprattutto gli adolescenti, in quell’età in cui si completa la maturazione del cervello e cresce l’efficienza delle reti neurali.
«Il Thc disturba questo processo e nel caso che uno porti in sé una predisposizione biologica alla malattia (che potrebbe anche restare per sempre non manifesta) o abbia esperienze ‘psychotic-like’, gli esiti possono essere appunto quello di sviluppare la malattia completa, o comunque una psicosi cronica simile alla schizofrenia».
Bisogna anche chiarire che l’uso frequente di marijuana crea una dipendenza psicologica, aspetto definito nella quinta revisione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), come per esempio l’incapacità o la non volontà di interrompere l’uso continuato dello stupefacente, nonostante la consapevolezza di andare incontro alla compromissione (clinicamente significativa) dello stato di salute.
Un’ ultima considerazione che mi sento di fare in merito alla problematica sociale è quella della reazione dei genitori di fronte al problema dei figli sorpresi a fare uso di droghe leggere.
Riscontro, in generale, due modi di reagire:
a) sottovalutare la problematica,
b) la sfuriata momentanea con punizioni temporanee per poi dimenticarsi del problema.
Consiglio, invece, di approfondire molto la problematica dei figli, di cercare anzitutto di individuare il disagio, di prestare moltissima attenzione all’ambiente che frequentano e intraprendere un percorso condiviso al fine di non farli sentire soli.
Conseguenze e risvolti legali
Venendo alla questione prettamente legale, occorre dire che per l’uso personale di marijuana sono previste solo sanzioni amministrative disposte dal Prefetto del luogo di residenza del consumatore. Per esservi uso personale il principio attivo non deve (all’incirca) superare 1 g /1,5 g di THC. Quindi per l’hashish e la marijuana la quantità di sostanza posseduta dovrà essere più o meno pari a 10-15 g con una percentuale di principio attivo intorno al 10%. Tuttavia, bisogna dire che il dato è soggetto ad una valutazione del Giudice che deve tenere conto dei vari elementi di cui sopra.
Quando è contestata la detenzione per uso personale si riceve una convocazione per un colloquio presso la Prefettura di residenza. Se si è minorenni sono convocati anche i genitori.
Al colloquio possono verificarsi le seguenti situazioni:
a) non succede niente e si ha solo un ammonimento a non fare più uso delle sostanze;
b) viene sospeso e ritirato un documento (patente, passaporto, porto d’armi, permesso di soggiorno di turismo per stranieri) per un periodo che va da uno a tre mesi.
Teoricamente, oltre al procedimento presso la Prefettura, il consumatore riceverà anche una convocazione dal Ser.d per un incontro informativo. Questo colloquio è facoltativo ma, se viene intrapreso un programma educativo (per le cosiddette droghe leggere) o un trattamento terapeutico (per le cosiddette droghe pesanti), e tale percorso ha esito positivo, si avrà la revoca delle sanzioni. Nella prassi, tuttavia, la convocazione del Ser.d avviene quando si sono già scontate le sanzioni, per cui la revoca rimane un provvedimento solo formale senza conseguenze positive per l’interessato.
Molta attenzione deve essere posta anche riguardo le conseguenze che si subiscono dalla scoperta di un soggetto in possesso anche di modiche quantità di marijuana.
Le forze dell’ordine possono procedere a controlli, perquisizioni e ispezioni personali se valutano ci sia fondata possibilità di trovare sostanze stupefacenti su persone o luoghi.
In questo caso gli agenti non hanno l’obbligo di una preventiva autorizzazione del Magistrato, ma possono procedere in via autonoma.
Qualora ritrovino le sostanze, devono redigere un verbale di sequestro e chiederne la convalida al Pubblico Ministero entro 48 ore.
In questi casi il consumatore deve da subito dichiarare che la sostanza rinvenuta è destinata esclusivamente al proprio uso personale e che si è consumatori di sostanze stupefacenti. Qualora il consumatore detenga un quantitativo elevato deve dichiarare che lo stesso costituisce una ragionevole scorta per il proprio consumo.
Discorso diverso deve essere fatto per il traffico di stupefacenti.
La distinzione tra consumo e traffico non è operata nettamente dalla legge. Il discrimine legislativo si basa su diversi elementi: la quantità di sostanza detenuta e del relativo principio attivo (THC), la presenza di coltelli o arnesi da taglio, di bilancini di precisione, materiali da confezionamento (domopak, pellicole), quantità di denaro in contante non giustificabili da reddito o patrimonio personale. Il dato quantitativo non è quindi di per sé idoneo a integrare lo spaccio. Un aspetto a cui bisogna fare molta attenzione è l’acquisto di stupefacenti da parte di un singolo per poi farne uso di gruppo. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (25401/2013) osservando che il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75, stesso D.P.R., a condizione che:
a. l’acquirente sia uno degli assuntori;
b. l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c. sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto.
Testo a cura di Fabio Manfré, avvocato del Foro di Milano con studio anche a Legnano
Tratto da il Giornale di Legnano edizione dicembre 2021
http://www.limedizioni.com/portfolio/giornale-legnano-dic-2021/