L’Esdebitazione è un argomento assai delicato, considerato che riguarda, come suggerisce il termine, il debito o dei debiti.
Il tema, toccato sul numero di luglio de il Giornale di Albignasego, ci fornisce lo spunto per un approfondimento.
I problemi economici possono portare a gravi situazioni di indebitamento che, con il trascorrere del tempo, possono diventare incontrollabili e ingestibili.
Può quindi accadere che una situazione, dapprima transitoria, possa trasformarsi in un allarme e una crisi da sovraindebitamento, ma c’è un rimedio, se si seguono le procedure che consentono di passare dall’appena citato sovraindebitamento all’esdebitamento.
I motivi e le cause di queste situazioni possono essere innumerevoli:
- rimborso di finanziamenti o debiti;
- impossibilità di fare fronte ad acquisti rateizzati;
- problemi finanziari o di mercato connessi con l’attività imprenditoriale;
- licenziamento o riduzione dello stipendio dovuti a periodi di crisi economiche;
- gravi problemi di saluti e familiari.
Tante situazioni con un possibile e indesiderato sbocco: il sopra citato stato da sovraindebitamento, tanto pericoloso, quanto difficile da ammettere per chi ne rimane invischiato.
Non tutto è perduto, perché all’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia seguito correttamente tutto l’iter, può beneficiare dell’esdebitazione, ovvero la possibilità di lasciare alle spalle i vecchi debiti, anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
Non è un cammino semplice e le norme da seguire sono molte e ben precise.
Va infatti sottolineato come l’ordinamento, con Legge 3/2012 (che ha introdotto Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), il Decreto Ministeriale 202/2014 (che ha stabilito il Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento) e la Legge 132/2015 (recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria) abbiano definito il quadro normativo con l’obiettivo di creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.
Ovviamente ci sono valutazioni da effettuare e azioni da compiere:
- valutare, in maniera preliminare, se ci si trovi in una situazione di sovraindebitamento così come definita dalle norme sopracitate;
- individuare i rimedi offerti dalla normativa e le alternative percorribili;
- verificare che non ci si trovi quindi in una delle situazioni di esclusione dal beneficio di cui sotto;
- proporre un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti (si ricorda a tal fine come l’accordo sia raggiunto se si dichiarano favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 60% del debito stesso);
- redigere il cosiddetto piano del consumatore, che funziona come il progetto di cui al punto precedente anche se non richiede il parere favorevole dei creditori ed è però riservato esclusivamente a debiti non riguardanti l’attività professionale in corso;
- procedere alla liquidazione del patrimonio del debitore, ovvero individuazione dei beni da vendere per ripianare in toto o in parte i debiti.
Come già accennato in precedenza, ecco l’elenco di chi può accedere al beneficio previsto dalla normativa:
- consumatore
- imprenditore agricolo;
- soci di una start up innovativa;
- imprenditori sotto soglia art 1 Legge Fallimentare, ovvero che negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento abbiano presentato un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00, ammontare di debiti anche non scaduti non superiori ad € 500.000,00;
- imprenditori che abbiano superato la soglia prevista dal sopra citato art. 1 della Legge Fallimentare anche se con debiti inferiori a € 30.000,00;
- imprenditori che abbiano cessato la propria attività;
- soci illimitatamente responsabili;
- professionisti, artisti e in genere lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011 (dove si prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche invece che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto);
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l’esercizio di attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Non possono invece accedere al beneficio previsto dalla normativa:
- imprenditori che abbiano già in corso altre procedure concorsuali;
- soggetti che, nei 5 anni precedenti, abbiano già fatto ricorso a una procedura da sovraindebitamento;
- soggetti che abbiano subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
- soggetti che presentino una documentazione incompleta o insufficiente e che, di fatto, non consenta di ricostruire in modo puntuale la situazione economica del richiedente.
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