La diffamazione attraverso l’utilizzo dei social media

La diffamazione attraverso l’utilizzo dei social media. Affidiamo all’esperienza di un avvocato la trattazione di un reato, spesso sottovalutato, che coinvolge anche minorenni e può avere conseguenze pesanti per chi lo commetta.
Il web dev’essere, invece, approcciato tenendo conto della legislazione vigente.
I social media sono un mezzo attraverso cui molti ritengono di avere una sorta d’immunità. Un mondo dove tutto è consentito e in cui si possono scaricare la propria rabbia e il bisogno di apparire a tutti i costi.
Il Web dev’essere, invece, approcciato tenendo conto della legislazione vigente – sia per quanto riguarda la responsabilità civile, sia per quella penale – che in questo caso risulta persino aggravata, constatata la capacità dei social di raggiungere un numero elevatissimo di persone.
La giurisprudenza, per esempio, ha considerato il profilo Facebook quale luogo aperto al pubblico, in considerazione del fatto che l’accesso risulta consentito a tutti gli utilizzatori del predetto social network (Cass. 37596/2014).
E proprio di diffamazione aggravata si è di recente occupata la Corte di Cassazione, V Sezione penale, con la sentenza n. 40083, pubblicata in data 6 settembre 2018.
La stessa, infatti, afferma che la condivisione di contenuti diffamatori con più persone sul social network denominato Facebook, in particolare attraverso la bacheca di un utente visualizzabile da tutti coloro che abbiano accesso all’anzidetto profilo, costituisca diffamazione aggravata.
La motivazione è che la pubblicazione di contenuti attraverso i social network rappresenta senza dubbio una forma di “comunicazione con più persone” e, pertanto, corrisponde perfettamente alla fattispecie delineata dall’art. 595, III comma, Cp. Tale condotta diffamatoria risulta sicuramente idonea a raggiungere un numero indefinito e numericamente considerevole di persone, a prescindere dal fatto che tra queste vi sia o meno anche il “destinatario” delle espressioni offensive.
Un esempio emblematico di diffamazione tramite social network, trattato dal nostro studio, è stato il caso di utenti iscritti ai gruppi sei della città di … se. In essi, talvolta gli utenti esprimono pareri nei confronti di persone, professionisti, oppure aziende con connotati chiaramente diffamatori.
La circostanza che, peraltro, sfugge a questi utilizzatori dei social è che proprio l’elevatissimo numero di persone iscritte a questa tipologia di gruppi (contano migliaia di iscritti) comporta una maggiore gravità dell’atto diffamatorio.
Circostanza determinante sia sotto il profilo dell’entità della pena che può essere inflitta dal tribunale, sia sotto l’altro profilo dell’entità del risarcimento danni da pagare alla persona offesa.
In poche parole, per un commento su una pagina Internet, si rischia di dover subire gravissime conseguenze.
(Continua)
A cura di Fabio Manfré, avvocato del Foro di Milano con studio anche in Legnano.

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